EN795LAB-News-EN795LAB - Excellence in testing

News

IN EVIDENZA

2018-07-26 Breve articolo sulla vendita, installazione e manutenzione dei dispositivi di ancoraggio. Scarica il pdf.


NOTIZIE PRECEDENTI
 

2016-03-31 Pubblicato il Regolamento (UE) 2016/425 sui Dispositivi di Protezione Individuali che abroga la Direttiva 89/686/CEE. Scarica il pdf IT EN FR.
Il nuovo Regolamento sui DPI (rif. GUUE L81 del 31 marzo 2016) entra in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione sulla GUUE ma sarà applicabile a partire dal 21 aprile 2018, fatta eccezione per le richieste di notifica da parte degli Organismi di certificazione (a partire dal 21 ottobre 2016) e la definizione delle sanzioni da parte degli Stati membri (a partire dal 21 marzo 2018).

Di fatto la Direttiva 89/686/CEE continuerà ad essere in vigore fino alla data di applicazione del nuovo Regolamento e tutti gli attestati di certificazione CE (o altre approvazioni come per esempio i certificati di controllo) rilasciati a fronte della Direttiva scadranno definitivamente il 21 aprile 2023.
Da sottolineare comunque il fatto che non sarà ulteriormente permesso commercializzare DPI conformi alla Direttiva 89/686/CEE a partire da un anno dalla data di applicazione del nuovo Regolamento, cioè il 21 aprile 2019.
In merito ai dispositivi di ancoraggio, il nuovo Art. 3, comma c) tratta specificamente, tra gli altri, dei dispositivi di ancoraggio e ne chiarisce definitivamente la natura:

"Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «dispositivi di protezione individuale» (DPI):
a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;
c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso;"

Da segnalare, come sempre, un leggero disallineamento tra la traduzione italiana e quelle inglese e francese, che usano i termini "fissati in modo permanente" anziché "collegati in modo fisso". Il testo va interpretato nell'ottica della destinazione d'uso, cioè:
Sono DPI i dispositivi che non sono progettati (quindi intesi, ideati per) il collegamento permanente (sia esso smontabile oppure no) e che non richiedono operazioni di installazione (fissaggio) prima dell'uso.

2015-12-21 Pubblicato il nuovo Bando Isi 2015 inerente il finanziamento dei progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2015/index.html
Il bando riguarda anche l'installazione di dispositivi di ancoraggio permanenti, ancorché "smontabili".

2015-12-11 Pubblicato il nuovo elenco di norme armonizzate nell'ambito di applicazione della Direttiva 89/686/CEE sui DPI (rif. GUUE C412 dell'11 dicembre 2015 - Armonizzazione delle norme EN 795:2012 e EN 353-1:2014). Scarica il pdf.
Da segnalare, oltre alla già citata armonizzazione della EN 795:2012, anche l'armonizzazione della EN 353-1:2014 inerente i dispositivi anticaduta di tipo guidato su linea di ancoraggio rigida. L'armonizzazione della precedente revisione (2002) era stata annullata nel 2010.

 
2015-11-26 Pubblicata la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L309 del 26 novembre 2015 - Armonizzazione della norma EN 795:2012. Scarica il pdf.
 
2015-04-27 Comunicazione alla clientela. Scarica la comunicazione.
 
2015-03-30 E' attivo il nostro ultra-congelatore per l'esecuzione di prove dopo condizionamento al freddo nel range -10°C -45°C (con registrazione dell'andamento della temperatura).
 
2015-04-09 Pubblicata la norma UNI 11578:2015 relativa ai "Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente"
 
2015-02-16 Pubblicata la Circolare n. 3/2015 "Ancoraggi". Scarica il pdf.
 
2014-09-15 Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente - Breaking news [fonte:AIPAA]
 
2014-03-27 Pubblicata la proposta di "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale".
 

2014-09-15 Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente - Breaking news
 
In data 15 settembre 2014 si è svolto a Bologna un incontro organizzato da AIPAA (Associazione Italiana per l’Anticaduta e l’'Antinfortunistica) volto ad ottenere chiarimenti dalle Istituzioni in merito ai dispositivi di ancoraggio permanentemente ancorati ed alla loro collocazione sul mercato.
 
All’'incontro sono stati invitati i fabbricanti di dispositivi di ancoraggio ed hanno relazionato l’'Ing. Vincenzo Correggia (Ministero dello Sviluppo Economico), l’'Ing. Antonio Lucchese (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici), la Dott.ssa Anna Danzi (Vice Direttore di FINCO), il Sig. Stefano Galimberti (Coordinatore Gdl U500201 presso UNI). L’'incontro, a cui erano presenti 45 persone, è stato moderato dal Cav. Uff. Giuseppe Lupi (Presidente AIPAA).
 
Dalla discussione è emerso un quadro generale che possiamo così riassumere:
 
La norma tecnica EN 795:2012 che descrive i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere rimossi dalla struttura rimane una norma a carattere volontario. La definizione di Dispositivo di Protezione Individuale, quale discriminante per determinare se un dispositivo deve essere sottoposto alla procedura di certificazione come DPI, non va, dunque, ricercata nella norma bensì nella Direttiva 89/686/CEE.
Il dispositivo di ancoraggio DPI segue il lavoratore ed è sotto la responsabilità del datore di lavoro per il quale il lavoratore presta servizio. Come tale, il dispositivo di ancoraggio DPI è assimilato ad un connettore, o ad una imbracatura, ecc.
Poiché la norma EN 795:2012 ha definitivamente sostituito la vecchia versione della stessa il dispositivo di ancoraggio DPI deve essere certificato secondo la Direttiva 89/686/CEE e deve essere conforme alla EN 795:2012, anche se non ancora armonizzata.
 
Il dispositivo di ancoraggio non DPI, cioè quello destinato all'’installazione permanente e che il lavoratore trova in loco quando deve eseguire il lavoro, è un prodotto da costruzione se questo è destinato ad essere incorporato in opere di ingegneria civile. Poco importa se questo sia smontabile senza demolizioni oppure no.
 
La collocazione nel campo di applicazione di altre Direttive comunitarie per dispositivi di ancoraggio destinati all'’installazione permanente in altre opere diverse da quelle di ingegneria civile, per esempio: navi, vagoni ferroviari o macchine, deve essere valutata caso per caso.
 
In linea generale, nell’'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 relativo ai Prodotti da Costruzione (d’ora in avanti: CPR), la procedura di certificazione prevede due strade diverse: la marcatura CE a fronte di una dichiarazione delle prestazioni (DOP) se esiste una norma armonizzata (cosa, in questo momento non perseguibile per questo tipo di prodotti) oppure la marcatura CE a fronte di un EAD (European Assessment Document, il vecchio Benestare Tecnico Europeo o BTE). [questa ulteriore via è attualmente perseguibile ma l’'emissione di un eventuale European Technical Approval (ETA) secondo il CPR, richiederebbe almeno due anni di attesa. NdR]
 
A prescindere dal meccanismo di certificazione sopra descritto (ad oggi non applicato a nessun dispositivo permanentemente ancorato), il Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP ha fatto sapere di aver ricevuto la richiesta di un Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) ai sensi del Cap. 11 par. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 (c.d. Norme Tecniche per le Costruzioni), per un dispositivo di ancoraggio destinato all’'installazione permanente. Tale procedura si riferisce, normalmente, ai materiali innovativi (quindi non diversamente qualificati) e ad uso strutturale, cioè quelli che concorrono alla resistenza meccanica e stabilità dell’'edificio, per cui non sembrerebbe, ad una prima analisi, applicabile ad un dispositivo di ancoraggio che è, al contrario, sostenuto dalla struttura. Tuttavia la questione va valutata approfonditamente in quanto un dispositivo di ancoraggio che sostiene i carichi di una caduta potrebbe compromettere la struttura stessa. E in questo caso la collocazione come materiale strutturale potrebbe avere un senso.
 
Ad ogni modo il Servizio Tecnico Centrale ha chiesto alla Sezione competente del CSLLPP di esprimersi in materia, ma se quest'’ultima esprimerà un parere favorevole al carattere strutturale di questi dispositivi potrebbe crearsi una situazione di mercato dagli effetti dirompenti dal momento che nessun dispositivo anticaduta permanentemente ancorato ad un edificio potrebbe più essere immesso sul mercato senza il CIT. Questo comporterebbe altresì che colui che ha già chiesto il CIT, una volta ottenuto, godrebbe di un regime di monopolio rispetto ai concorrenti fino a che il Servizio Tecnico Centrale non arrivi ad emettere altri CIT. Lo stesso Servizio Tecnico Centrale ha, però, dichiarato di non avere le risorse per poter fronteggiare una mole di richieste come si prospetterebbe in questo caso e questo non potrebbe che allungare i tempi di “messa a norma” dei prodotti.
 
Il 18 settembre si terrà una nuova riunione del PPE (personal protective equipment) Working Group a Bruxelles, a cui parteciperà per l’'Italia l'Ing. Correggia. In quella sede si discuterà del problema dell’'armonizzazione eventuale della EN 795:2012 nell’ambito di applicazione della Direttiva DPI nonché della regolamentazione dei dispositivi anticaduta permanenti.
Per quanto riguarda l’'armonizzazione della norma nell’'ambito della Direttiva DPI si potrebbe arrivare a definire l’'armonizzazione solo per i dispositivi di tipo B ed E come per la versione precedente.
Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione dei dispositivi permanenti nell’'ambito del CPR, vi potrebbe essere la richiesta di una modifica alla norma 795:2012 già esistente per i dpi, oppure la richiesta di elaborazione di una nuova norma. Per tutti questi ultimi aspetti, si prospettano almeno due anni di tempo, per giungere alla definizione di schemi di certificazione certi e univoci.
 
In questo periodo transitorio il fabbricante dovrebbe fare le prove secondo le norme applicabili (EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013, il progetto di norma UNI quando sarà pubblicato) per dimostrare che il prodotto è sicuro.
 
Con specifico riferimento ai prodotti permanentemente ancorati, nel corso dell’'incontro è stato spiegato come, in assenza di una norma obbligatoria, il fabbricante debba valutare e testare il prodotto secondo tutti i requisiti del CPR individuando metodi di prova, anche aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nelle norme di riferimento. Per esempio uno dei requisiti eventualmente applicabili potrebbe essere la resistenza al fuoco nell’'evenienza che il sistema di ancoraggio debba essere utilizzato dai VVFF in emergenza durante un incendio. Tuttavia ciò dipende sempre dalla destinazione d’'uso del sistema: se questo non è stato ideato e progettato per resistere al fuoco allora non potrà essere utilizzato in emergenza dai VVFF.
 
Nel corso dell’'incontro è emerso, anche, che il progetto italiano di norma UNI sul tema dei dispositivi fissi è, prossimo all'’inchiesta pubblica e che lo stesso riprende requisiti e metodi di prova delle EN 795:2012 e CEN/TS 16415:2013, prevedendo requisiti analoghi e persino migliorati rispetto alle due norme europee già citate ed anche alle norme europee EN 516 ed EN 517 (ganci di sicurezza e accessori da tetto) che sono già persino armonizzate nell’'ambito di applicazione del CPR.
 
Uno dei punti sicuramente a favore della normativa nazionale alla fase finale prima della pubblicazione risiede nel fatto che il progetto U5002C120 (dispositivi di ancoraggio destinati all’'installazione permanente - requisiti e metodi di prova), riprendendo i contenuti delle norme europee EN 795:2012 e CEN/TS 16415:2013, prevede l’'esecuzione delle prove in campioni di struttura per i quali i dispositivi sono progettati, e quindi estende le prove anche ai fissaggi e ai singoli materiali strutturali o raggruppamenti di essi. Inoltre il progetto di norma UNI U5002B620 (Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - guida per l'’individuazione, la configurazione, l'’installazione, l’'uso e la manutenzione) chiude il cerchio focalizzando l'’attenzione sulla figura del progettista che ha il compito di valutare l’'idoneità della struttura ad ospitare il sistema di ancoraggio e sopportare i carichi che si generano durante una caduta.
 
L'’Ing. Correggia e l’'Ing. Lucchese hanno sottolineato anche come, nell’'evenienza di un riconoscimento futuro del rapporto di prova ai fini di una certificazione dei prodotti fissi, le prove debbano essere effettuate o condotte da “laboratori o enti accreditati”. Ad oggi, l’'accreditamento a fronte della norma internazionale ISO 17025 inerente i laboratori di prova non risulta rilasciato per alcuno dei laboratori che attualmente offrono il servizio di prova secondo le norme EN 795:2012 e CEN/TS 16415:2013. L’'affermazione deve ricondursi pertanto agli Organismi di Certificazione, accreditati secondo la norma internazionale ISO 17065 e notificati alla Commissione Europea.
 
La situazione generale di mercato fotografata dalla platea risulta essere la seguente:
 
Alcuni Paesi europei richiedono espressamente la certificazione CE come DPI anche per dispositivi destinati all’'installazione permanente e molti Organismi Notificati in Europa, tra cui alcuni in Italia, rilasciano certificazioni in tal senso. I fabbricanti usano tali certificazioni per l’'estero mentre sul mercato italiano immettono prodotti non marcati CE.
L'’Ing. Correggia ha precisato che tali richieste operate all’'estero sono illegittime e devono essere denunciate al Ministero dello Sviluppo Economico.
 
L'’illegittimità di tali richieste deriva dal fatto che l'imposizione di una procedura di certificazione CE, peraltro a fronte di una Direttiva non applicabile, equivale ad una vera e propria introduzione di una “regola tecnica” (requisito cogente) soggetta all’'obbligo di notifica alla Commissione Europea nell’'ambito di applicazione della Direttiva 98/34/CE. Dal momento che tale regola tecnica non risulta notificata, deve ritenersi illegittima.
 
L'’Ing. Correggia ha fatto inoltre specifico riferimento ai Regolamenti Europei (CE) n. 764/2008 e n. 765/2008 sull’'applicazione delle regole tecniche nazionali e sull’'accreditamento e vigilanza del mercato, ed ha precisato che in ragione dei Regolamenti citati, ogni Stato membro ha istituito dei “Punti di contatto prodotti” che servono per acquisire informazioni sullo Stato membro di destinazione della merce, ma anche per segnalare eventuali anomalie come quella di cui sopra.
 
Dall’'incontro è emerso infine che sarebbe prossima alla firma una Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Circolare che trova l’'assenso del Ministero dello Sviluppo Economico e di quello delle Infrastrutture). Tale Circolare dovrebbe chiarire che se un dispositivo di ancoraggio è destinato ad essere rimosso alla fine del lavoro in quota è un Dispositivo di Protezione Individuale; se lo stesso è destinato, invece, ad essere incorporato permanentemente nelle opere di ingegneria civile, allora è un prodotto da costruzione.
 
Fonte: AIPAA
 
------------------------------------------------------------------------
 
2014-03-27 Pubblicata la proposta di "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale".
Il testo del Regolamento verrà discusso in Parlamento a Bruxelles in vista della pubblicazione del nuovo Regolamento, atteso per il 2016, che abrogherà la Direttiva 89/686/CEE dopo più di venticinque anni di applicazione.
 
COM(2014) 186 final-IT.Pdf
 
Per il mondo dei dispositivi di ancoraggio è molto indicativo l'art. 3 comma c) che fornisce una chiara indicazione della linea di pensiero della Commissione europea.
 
Va segnalato un errore di traduzione nello stesso art. 3 comma c) dove il termine "fisso" non corrisponde al termine "permanente" come si evince dalle versioni inglese, francese e tedesca dello stesso documento.
 
COM(2014) 186 final EN FR DE
 
Il testo corretto dovrebbe pertanto leggersi come: "sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a), che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono destinati a collegare tali dispositivi a un dispositivo o a una struttura esterni, che sono amovibili e non destinati ad essere collegati in modo permanente a una struttura".